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statuto

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 36 - Norme finali

36.1 Le disposizioni statutarie e le loro modificazioni entrano in vigore al momento dell’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.

36.2 La Fondazione provvederà a rendere pubblico il presente statuto nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione.


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