| Art.
35 - Norme transitorie
35.1 Ai fini dell’eleggibilità negli organi disciplinati dal presente statuto non rileva la pregressa partecipazione agli organi previsti e regolati dalle disposizioni statutarie vigenti anteriormente al 5 settembre 2000, data di entrata in vigore dello statuto redatto ai sensi dell’art. 28 del D.lvo 153/1999.
35.2 I componenti del primo Comitato d’Indirizzo nominati su designazione dell’Assemblea dei soci durano in carica, limitatamente al primo mandato, per un periodo di quattro anni dalla data di insediamento di detto organo.
35.3 (1) Abrogato
(1) (Comma abrogato dal 4 maggio 2010)
35.4 Abrogato
35.5 Il mandato svolto nell’organo di indirizzo o nel Consiglio di Amministrazione in carica al 1° luglio 2004, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 maggio 2004, n. 150, non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all’art. 4, comma primo, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 recepito negli articoli 22.10 e 25.2 del presente statuto.
35.6 La disposizione di cui all’art. 15.3, ultimo periodo, si applica per le nomine successive al 20 ottobre 2005, data di entrata in vigore della disposizione statutaria relativa.
35.7 Abrogato e trasferito all’art. 17.9
35.8 Per la prima applicazione dell’art. 21 bis, il consiglio di amministrazione forma l’elenco dei soci ordinari che, al 31 dicembre 2007, hanno i requisiti per essere nominati soci onorari.
35.9 Per rispettare una opportuna gradualità applicativa
iniziale dell’art. 21 bis, la nomina dei soci onorari,
a cura del consiglio di amministrazione, avverrà come
segue:
- nel corso del 2008: il 40% dei soci che ne hanno raggiunto i requisiti al 31/12/2007, in ordine decrescente di età;
- nel corso del 2009: il 60% dei soci che ne hanno i requisiti al 31/12/2008, in ordine decrescente di età;
- nel corso del 2010: tutti i soci che ne hanno i requisiti al 31/12/2009 ed i soci che raggiungono i requisiti successivamente secondo la previsione dell’art. 21 bis.
35.10 Per i consiglieri di amministrazione e per i membri del Consiglio Generale, si considera svolto un intero mandato qualora essi siano rimasti in carica per un tempo non inferiore ad un anno.
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