| Art.
34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
34.1 La Fondazione ha durata illimitata.
34.2 La Fondazione, con deliberazione presa con il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica del Consiglio Generale e approvata dall’Organo di Vigilanza, oltre a procedere allo scioglimento nei casi previsti dalla legge, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono scopi riconducibili alle finalità istituzionali. In caso di liquidazione si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni. |