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statuto

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

34.1 La Fondazione ha durata illimitata.

34.2 La Fondazione, con deliberazione presa con il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica del Consiglio Generale e approvata dall’Organo di Vigilanza, oltre a procedere allo scioglimento nei casi previsti dalla legge, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono scopi riconducibili alle finalità istituzionali. In caso di liquidazione si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni.


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