| Art.
32 - Libri e scritture contabili
32.1 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Direttore.
32.2 La Fondazione tiene, inoltre, idonee scritture contabili, fra cui il libro giornale, il libro degli inventari ed ogni altro libro o registro necessario od utile per il miglior svolgimento e controllo della propria attività. Per la tenuta di tali libri e delle scritture contabili si osservano le disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché le direttive emanate dall’Autorità di Vigilanza. |