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VI Collegio dei Revisori
Art. 29 - Collegio dei Revisori
29.1 Presso la Fondazione funziona un Collegio di Revisori con le attribuzioni e i doveri stabiliti dagli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile in quanto applicabili.
29.2 Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Generale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Almeno due revisori effettivi e un revisore supplente devono risiedere da oltre tre anni nella Provincia di Pistoia. Fra di essi il Consiglio Generale nomina il Presidente.
29.3 I Revisori restano in carica per tre esercizi e possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino alla nomina del successivo.
Si applicano gli art. 2400 e 2401 del Codice Civile.
29.4 Il Collegio, all'atto dell'insediamento, potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.
29.5 I Revisori devono assistere alle riunioni delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
29.6 Il Collegio verifica la sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e dalle norme di legge e adotta i relativi provvedimenti di sospensione e di decadenza. |