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V Presidente della Fondazione
Art. 28 - Presidente della Fondazione
28.1 Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
28.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale, con votazione antecedente e separata da quella per i consiglieri di amministrazione.
Il Presidente deve possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall’art. 8; per gli adempimenti previsti dai commi 8.5 e 8.6, l’organo competente è il consiglio di amministrazione.
Si applicano al Presidente le disposizioni dell’art. 9 in tema di ineleggibilità e incompatibilità, dell’art. 10 in tema di sospensione dalle cariche, dell’art. 11 in tema di conflitto di interessi, dell’art. 12 in tema di decadenza dalla carica.
28.3 Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile consecutivamente per non più di una volta.
Il Presidente rimane in carica fino all’insediamento del successore.
28.4 Il Presidente:
• convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
• convoca e presiede l’Assemblea dei soci;
• assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il Direttore, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima adunanza;
• svolge attività di impulso e di coordinamento dell’attività degli Organi collegiali della Fondazione e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.
28.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nell’ambito del Consiglio Generale, sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo tali funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano, secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
28.6 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
28.7 Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli consiglieri di amministrazione o al Direttore.
28.8 Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può, altresì, delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli consiglieri, al Direttore a dipendenti o, eccezionalmente, a terzi.
28.9 Non prima dei sessanta e non oltre i trenta giorni antecedenti la scadenza del proprio mandato, il presidente in carica convoca il consiglio generale affinché provveda alla nomina del nuovo presidente. Il presidente nominato entrerà formalmente in carica dal giorno successivo alla scadenza del mandato del presidente uscente; la durata del mandato decorrerà dal giorno dell’effettiva assunzione della carica. |