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IV Consiglio di Amministrazione
Art. 27 - Consiglio di Amministrazione:
adunanze e deliberazioni
27.1 Il Consiglio si riunisce almeno sei volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori.
27.2 Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori dei conti. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telex o telefax, o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.
La modalità utilizzata per la convocazione deve consentire l’accertamento dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
27.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
27.4 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere anziano. Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
27.5 I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore oppure da un componente del Consiglio nominato di volta in volta. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, il Segretario deve essere nominato fra i componenti il Consiglio. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal Direttore. |