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statuto

Titolo II - Organizzazione
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Capo IV – Consiglio di Amministrazione

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione: competenze

26.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati al Consiglio Generale dalla legge o dal presente statuto.

26.2 In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra i propri componenti;
b) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione pluriennale e annuale definita dal Consiglio Generale;
c) la scelta del o degli intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in caso di affidamento all’esterno della gestione delle attività liquide della Fondazione;
d) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione;
e) la predisposizione del documento programmatico triennale nonché del documento previsionale annuale da sottoporre al Consiglio Generale;
f) la predisposizione dei regolamenti interni di cui al precedente articolo 4.2;
g) l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
h) la nomina dei soci designati dagli enti e organismi previsti dall’art. 17 e la proclamazione dei soci eletti dall’Assemblea, previa verifica dei loro requisiti;
i) la nomina del Direttore della Fondazione, la determinazione del relativo compenso nonchè la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l’assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti;
j) la verifica della sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto nonché la tempestiva adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
k) la nomina di Commissioni tecniche o scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, determinandone i compensi sentito il Collegio dei Revisori;
l) la nomina, di spettanza della Fondazione, degli amministratori e sindaci revisori nelle società o enti partecipati;
m) la proposta di determinazioni circa le assunzioni di debito previste dall’articolo 11, comma sesto, del decreto legislativo n. 472/1997, concernenti i componenti degli organi della Fondazione;
n) l’adozione di determinazioni circa le materie di cui alle lettere r) e s) dell’art. 23.1 del presente Statuto concernenti il Direttore ed i dipendenti della Fondazione, nonché eventuali collaboratori incaricati di specifiche funzioni.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all’assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

26.4 Al Consiglio di Amministrazione è, inoltre, attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie di competenza dell’organo di indirizzo.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente all’Assemblea dei Soci gli atti e i documenti sui quali essa esprime pareri ai sensi del precedente articolo 18.


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