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IV Consiglio di Amministrazione
Art. 25 - Consiglio di Amministrazione
25.1 Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di Consiglieri non inferiore a quattro e non superiore a sette, secondo quanto deliberato dal Consiglio Generale.
25.2 I Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale con votazione separata da quella per il Presidente. Essi devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e non ricadere, all'atto della nomina, nelle previsioni dell'articolo 2382 del Codice Civile. Almeno la metà di essi devono risiedere da oltre tre anni nella Provincia di Pistoia.
25.3 I Consiglieri devono possedere appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento della Fondazione o competenze economico-finanziarie o giuridico-amministrative oppure aver maturato una effettiva esperienza nell’ambito del volontariato, della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, o della pubblica amministrazione. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili consecutivamente per non più di una volta. Si considera svolto un intero mandato qualora essi siano rimasti in carica per un tempo non inferiore ad un anno.
25.4 Alla scadenza del mandato i consiglieri restano in carica sino all’insediamento dei consiglieri nominati in sostituzione.
25.5 Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualunque motivo, uno o più Consiglieri, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la loro sostituzione. |