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IV Consiglio di Amministrazione
Art. 25 - Consiglio di Amministrazione
25.1 Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di Consiglieri non inferiore a quattro e non superiore a sette, secondo quanto deliberato dal Consiglio Generale.
25.2 I Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale con votazione separata da quella per il Presidente, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili consecutivamente per non più di una volta. Essi devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e non ricadere, all'atto della nomina, nelle previsioni dell'articolo 2382 del Codice Civile.
Almeno la metà di essi devono risiedere da oltre tre anni nella Provincia di Pistoia.
25.3 I Consiglieri devono possedere appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento della Fondazione o competenze economico-finanziarie o giuridico-amministrative oppure aver maturato una effettiva esperienza nell’ambito del volontariato, della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico.
25.4 Alla scadenza del mandato i consiglieri restano in carica sino all’insediamento dei consiglieri nominati in sostituzione.
25.5 Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualunque motivo, uno o più Consiglieri, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la loro sostituzione. |