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III Consiglio Generale
Art. 24 - Consiglio Generale: adunanze
e deliberazioni
24.1 Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente investito delle funzioni vicarie del Presidente.
Il Presidente del Consiglio Generale non ha diritto di voto.
24.2 Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta per iscritto almeno la metà dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.
24.3 Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale ed il Collegio dei Revisori. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telex o telefax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.
La modalità utilizzata per la convocazione deve consentire l’accertamento dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
24.4 Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nonché il Direttore o, in assenza o impedimento di questi, un dipendente da lui appositamente delegato, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio Generale decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario un suo componente designato da chi presiede l’adunanza.
24.5 Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
24.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti esclusi gli astenuti; in caso di parità di voti la proposta oggetto della votazione si intende non approvata. Per le deliberazioni relative alla nomina del Presidente, alla trasformazione, alla fusione o allo scioglimento della Fondazione, alla modifica dello statuto, all’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica del Consiglio Generale, arrotondati all’unità superiore.
Per la nomina del Presidente, dopo la seconda votazione senza che si sia raggiunta la maggioranza dei due terzi, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
24.7 Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto se lo richiede un componente del Consiglio Generale. In tal caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore. |