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statuto

Titolo II - Organizzazione
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Capo III – Consiglio Generale

Art. 23 - Consiglio Generale: competenze

23.1 Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le deliberazioni concernenti:

a) la modificazione dello statuto;
b) l’approvazione e la modificazione dei regolamenti interni di cui al precedente articolo 4.2;
c) la nomina del Presidente della Fondazione;
d) la nomina, anche su proposta del Presidente della Fondazione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) la determinazione delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio Generale, previo parere conforme del Collegio dei Revisori, nonché la determinazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e delle relative modalità di erogazione;
f) la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
g) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, la determinazione dei relativi compensi, medaglie di presenza e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione;
h) l’individuazione del componente del Consiglio Generale investito di funzioni vicarie del Presidente nell’ambito del Consiglio stesso;
i) la verifica della sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto, nonché la tempestiva adozione di provvedimenti di sospensione e decadenza;
j) l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
k) l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
l) l’individuazione, mediante apposita deliberazione non modificabile per almeno un triennio, dei settori rilevanti, nella misura massima di cinque, nei quali la Fondazione dovrà operare in via prevalente;
m) l’approvazione, anche su proposta e comunque sentito il Consiglio di Amministrazione, del documento programmatico triennale;
n) l’approvazione del documento previsionale annuale (DPA) di cui al successivo articolo 33.1;
o) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
p) l’acquisizione, anche tramite la costituzione diretta, e la dismissione delle partecipazioni di controllo in società o enti strumentali di cui all’art. 4.3 del presente statuto, nonché, esclusivamente su proposta del Consiglio di amministrazione, la dismissione totale o parziale della partecipazione nella società conferitaria e/o nella società controllante o capogruppo della medesima;
q) l’approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;
r) l’accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative – tributarie a carico dei componenti degli organi della Fondazione stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
s) la stipula di polizze assicurative a favore della Fondazione a copertura della responsabilità per fatto dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale nonché del Direttore;
t) la verifica dei risultati raggiunti dalla Fondazione nell’attuazione dei programmi triennali approvati.


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