home | cerca | e-mail | mappa del sito | documenti scaricabili

statuto

Titolo II - Organizzazione
precedente | successivo

Capo III – Consiglio Generale

Art. 22 – Consiglio Generale

22.1 Il Consiglio Generale è l’organo di indirizzo della Fondazione. Esso è composto dal Presidente e da 24 membri nominati dal Consiglio Generale in carica su designazione dei soggetti sotto indicati:

A) n. 12 da parte dell’Assemblea dei soci;
B) n. 12 da parte dei seguenti soggetti:

a) n. 1 dal Sindaco del Comune di Pistoia;
b) n. 1 dai Sindaci dei Comuni di Agliana, Montale, Quarrata e Serravalle Pistoiese;
c) n. 1 dai Sindaci dei Comuni di Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia e Uzzano;
d) n. 1 dai Sindaci dei Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Ponte Buggianese;
e) n. 1 dal Presidente della Comunità Montana Appennino Pistoiese;
f) n. 1 dal Presidente della Amministrazione Provinciale di Pistoia;
g) n. 2 dal Presidente della Camera di Commercio di Pistoia;
h) n. 2 dai Presidenti o loro delegati delle Associazioni di volontariato della Provincia di Pistoia, iscritte da almeno un anno nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Toscana, di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, convocati in apposita Assemblea dal Presidente della Fondazione;
i) n. 1 dal Vescovo di Pistoia;
j) n. 1 dal Rettore dell’Università di Firenze.

22.2 I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati né ad essi rispondono. I soggetti designanti non hanno pertanto alcun potere di indirizzo né di revoca nei confronti  dei  designati.

22.3 L’Assemblea dei soci ed i soggetti   sopra indicati esercitano il potere di designazione in modo da assicurare, nell’ambito del Consiglio Generale, una prevalente e qualificata rappresentanza del territorio di riferimento e l’apporto di persone di generale stima e riconosciuta indipendenza che, per la loro competenza ed esperienza negli ambiti di attività della Fondazione,  possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

22.4 In particolare, i soggetti cui spetta la designazione devono attenersi, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 9, ai seguenti criteri:

a) Assemblea dei soci
Almeno n. 6 designati devono essere residenti da oltre tre anni nel territorio della Provincia di Pistoia; tutti i designati devono, inoltre, essere persone che per preparazione ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, o abbiano maturato un’effettiva esperienza nell’ambito del volontariato, della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o della pubblica amministrazione.
b) Sindaci, Presidente dell’Amministrazione Provinciale
Tutti i designati devono:
- essere residenti da oltre tre anni nel territorio della Provincia di Pistoia;
- essere qualificati rappresentanti degli interessi del territorio di riferimento;
- possedere, quali requisiti di professionalità, appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione ed aver maturato una effettiva esperienza nell’ambito del volontariato o della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, oppure aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
c) Presidente Camera di Commercio di Pistoia, Presidenti Associazioni di volontariato, Vescovo di Pistoia, Rettore dell’Università di Firenze
Tutti i designati devono essere persone, anche non residenti nel territorio della Provincia di Pistoia, la cui esperienza e competenza nei settori d’intervento della Fondazione possa efficacemente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione medesima. Il designato dal Vescovo di Pistoia deve essere persona con esperienza specifica in materia di solidarietà sociale e di assistenza alle categorie sociali deboli. Il designato dal Rettore dell’Università di Firenze deve essere persona con competenza specifica nel settore dell’arte e della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

22.5 Il Presidente della Fondazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale dei componenti il Consiglio Generale ovvero entro trenta giorni dalla loro cessazione anticipata dalla carica, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni, richiedendo l’indicazione dei nominativi di loro spettanza. Per le designazioni di competenza dell’Assemblea dei soci la comunicazione deve contenere anche la convocazione dell’Assemblea medesima. All’unico scopo di consentire ai presidenti delle associazioni di volontariato di esercitare tempestivamente il comune potere di designazione loro attribuito dal presente statuto, la comunicazione di cui sopra deve contenere anche la convocazione della apposita assemblea.

22.6 Le designazioni, eccetto quelle di competenza dei Presidenti delle Associazioni di volontariato e dell’Assemblea dei soci, devono, in ogni caso, pervenire al Presidente della Fondazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, unitamente alla documentazione idonea alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto, ed alla dichiarazione di accettazione della designazione da parte dell’interessato. I nominativi proposti dai Presidenti delle Associazioni di volontariato e dai soci dell’Assemblea per le rispettive designazioni, dovranno pervenire al Presidente della Fondazione, corredati dai relativi curriculum, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5. Il Presidente, appena effettuate le designazioni dalle rispettive assemblee, richiede agli interessati la documentazione idonea alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallo statuto, da presentare alla Fondazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

22.7 Il Consiglio Generale in carica provvede alla nomina dei designati, previa verifica della regolarità delle designazioni pervenute, del rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo e dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitti d’interesse previsti dai precedenti articoli 8 e 9.

22.8 Qualora il soggetto cui spetti la designazione non abbia provveduto ai suddetti adempimenti nei termini previsti dal presente statuto, provvederà al riguardo, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo:

a) il Consiglio Generale in carica nel caso di inadempimento dell’Assemblea dei soci, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4 lett. a) del presente articolo;
b) il Prefetto di Pistoia nel caso di inadempimento degli altri soggetti designanti.

22.9 Successivamente alla nomina, il Presidente ne invia comunicazione ai soggetti designanti ed alle persone nominate.

22.10 I componenti del Consiglio Generale durano in carica cinque anni dalla data della nomina e possono essere confermati soltanto per un altro mandato consecutivo. Si considera svolto un intero mandato qualora essi siano rimasti in carica per un tempo non inferiore ad un anno.

22.11 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la loro sostituzione. Alla scadenza naturale del mandato i consiglieri generali restano in carica sino all’insediamento dei consiglieri nominati in sostituzione.


home | cerca | e-mail | mappa del sito | documenti scaricabili