| Capo
II Assemblea dei soci
Art. 21 bis - Soci onorari
1. E’ istituito l’elenco dei soci onorari della Fondazione.
2. Sono nominati soci onorari, con delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, i soci che, alla data della deliberazione, abbiano compiuto ottanta anni di età.
3. I soci onorari:
a) possono partecipare alle adunanze dell’assemblea, alle quali debbono essere invitati con le stesse modalità dei soci ordinari;
b) hanno diritto di parola sugli argomenti trattati, ma non possono votare per le deliberazioni relative;
c) non possono essere eletti presidente, consiglieri generali, consiglieri di amministrazione o revisori dei conti;
4. I soci che, al momento in cui sono nominati soci onorari, rivestono la carica di presidente, consigliere generale, consigliere di amministrazione, revisore dei conti, la conservano fino alla scadenza del mandato in corso, ma non sono ulteriormente rieleggibili.
5. I soci onorari non concorrono alla formazione del numero massimo dei soci componenti l’assemblea, di cui all’art. 14.2.
6. I soci onorari non sono computati per la validità di costituzione dell’Assemblea. |