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statuto

Titolo II - Organizzazione
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Capo II – Assemblea dei soci

Art. 16 - Soci: elezione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione accerta almeno una volta all’anno il numero dei nuovi soci eleggibili da parte dell'Assemblea e ne invia comunicazione scritta ai soci.

16.2 Le proposte formulate dai soci ai sensi del precedente articolo 14, primo comma, lettera a), dovranno pervenire al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata o via fax entro la data che sarà indicata nella comunicazione di cui sopra.

16.3 La lista dei candidati, redatta in ordine alfabetico e senza distinzione tra i nomi proposti dal Consiglio e quelli proposti dai soci, deve essere comunicata ai soci insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea. Essa può contenere un numero di candidati anche superiore a quelli da eleggere. Ogni socio può votare tanti candidati quanti sono i nuovi soci da eleggere.

16.4 Per essere eletto socio occorre il voto favorevole, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci votanti in assemblea, con esclusione di quelli designati ai sensi dell’art. 17 del presente statuto.

16.5 Entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte degli interessati di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 15, primo e secondo comma, il Consiglio di Amministrazione verifica che le persone elette siano in possesso dei requisiti medesimi e provvede alla loro proclamazione.


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