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statuto

Titolo II - Organizzazione
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Capo II – Assemblea dei soci

Art. 15 - Soci: requisiti, incompatibilità, sospensione, decadenza, dimissioni

15.1 I soci devono essere cittadini italiani in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente articolo 8 e sono scelti fra le persone più rappresentative operanti preferibilmente nel territorio della Provincia di Pistoia in campo economico, professionale, culturale, sociale, del lavoro e delle attività pubbliche.

15.2 Non possono essere eletti né nominati soci coloro i quali si trovino in una delle condizioni previste dal precedente articolo 9, comma primo, lettere a), b), c), h), i), j), l).

15.3 Sono sospesi dall’esercizio delle funzioni assembleari quei soci, ad eccezione del Presidente, che siano componenti del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o assumano la carica di Direttore, fino al termine di detto incarico.
Il periodo di sospensione viene computato ai fini della durata in carica del socio.

15.4 Decadono da soci coloro che perdano per qualsiasi motivo i requisiti o vengano a trovarsi nelle condizioni previste ai precedenti commi. Per i soci appartenenti ad ordini professionali costituisce motivo di decadenza la radiazione dai rispettivi albi in base a provvedimento disciplinare definitivo.

15.5 La decadenza di cui al comma precedente è constatata e dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento non sindacabile e non appellabile.

15.6 Salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, tutti i soci durano in carica dieci anni dalla nomina e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

15.7 La qualità di socio si perde anche per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta da rivolgere al presidente, che può respingerle una sola volta.


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