| Capo
II Assemblea dei soci
Art. 14 - Soci
14.1 La qualità di socio si acquista:
a) a seguito di elezione da parte dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno venti soci;
b) a seguito di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione degli enti e organismi di cui al successivo articolo 17 e secondo le modalità in tale articolo previste.
14.2 Il numero massimo complessivo dei soci è stabilito in 160, parte dei quali designati dai soggetti individuati dal successivo articolo 17.
14.3 I soci partecipano alle adunanze dell’Assemblea con diritto di parola e di voto e possono essere eletti alle cariche previste dallo statuto.
I soci sospesi a norma dell’art. 15.3 ed i soci onorari partecipano alle adunanze dell’assemblea esercitando solo il diritto di parola. |