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statuto

Titolo II - Organizzazione
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Capo II – Assemblea dei soci

Art. 14 - Soci

14.1 La qualità di socio si acquista:

a) a seguito di elezione da parte dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno venti soci;
b) a seguito di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione degli enti e organismi di cui al successivo articolo 17 e secondo le modalità in tale articolo previste.

14.2 Il numero massimo complessivo dei soci è stabilito in 160, parte dei quali designati dai soggetti individuati dal successivo articolo 17.

14.3 I soci partecipano alle adunanze dell’Assemblea con diritto di parola e di voto e possono essere eletti alle cariche previste dallo statuto.
I soci sospesi a norma dell’art. 15.3 ed i soci onorari partecipano alle adunanze dell’assemblea esercitando solo il diritto di parola.


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