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I Organi
Art. 12 - Decadenza dalla carica
12.1 I componenti gli organi collegiali della Fondazione decadono con dichiarazione dell’organo di appartenenza, salvo quanto previsto dall’art. 15.5, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dal precedente articolo 8, assumano la carica di amministratore del o degli intermediari di cui al precedente articolo 5, comma ottavo, vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente articolo 9 o al successivo articolo 15, comma quarto, ovvero omettano dolosamente di comunicare con tempestività:
- la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui al precedente articolo 10;
- la sussistenza di un conflitto di interessi di cui al precedente articolo 11.
12.2 I componenti gli organi collegiali della Fondazione che non intervengano personalmente per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell’organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell’organo medesimo.
12.3 La decadenza del presidente, per i motivi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, è pronunciata dal Consiglio Generale sulla base di una relazione del Vice Presidente, previamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione, o del Collegio dei Revisori a mezzo del suo presidente. |