| Capo
I Organi
Art. 11 - Conflitto d'interesse
11.1. I componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini sino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Allo stesso obbligo è tenuto il presidente, che deve informarne il Consiglio di amministrazione.
11.2 L’organo di appartenenza valuta l’adozione delle misure di sospensione e di decadenza nell’ipotesi di omissione dolosa di detta comunicazione ovvero nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea. |