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I Organi
Art. 10 - Sospensione dalle cariche
10.1 I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 8, comma terzo, lettera c), punto 3);
b) applicazione su richiesta, con sentenza non definitiva, di una delle pene di cui al precedente articolo 8, comma quarto;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma terzo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
10.2 I componenti gli organi della Fondazione devono informare l’organo di appartenenza della sussistenza delle situazioni sopra individuate.
L’organo competente deve tempestivamente assumere le relative decisioni. |