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statuto

Titolo II - Organizzazione
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Capo I – Organi

Art. 9 - Incompatibilità ed ineleggibilità

9.1 Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente del Consiglio Generale, di Consigliere di amministrazione o di Revisore:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto;
b) il coniuge, i parenti ed affini sino al terzo grado incluso, dei componenti dei suddetti organi della Fondazione;
c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest’ultima controllate o partecipate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti ed affini fino al secondo grado incluso;
d) i componenti del Governo della Repubblica, i membri del Parlamento nazionale ed europeo, di Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, di Comunità Montane e delle rispettive Giunte;
e) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Camera di Commercio di Pistoia o nelle Aziende Sanitarie Locali operanti nella Provincia di Pistoia;
f) coloro che, comunque, risultino amministratori o dipendenti subordinati o abbiano rapporti di collaborazione continuativa con i soggetti cui il successivo articolo 22 attribuisce il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione. I docenti universitari non sono considerati dipendenti subordinati. Restano escluse dalle previsioni di cui alla presente lettera le Associazioni di volontariato di cui alla lettera B) del medesimo articolo 22;
g) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni regolate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 o comunque costituite da banche;
h) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti.
Tale incompatibilità non si applica per le società e gli enti partecipati dalla Fondazione medesima;
i) coloro che abbiano causato danni alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
j) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
k) coloro che all’atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui al successivo articolo 10;
l) coloro che hanno superato gli ottanta anni di età, fatto salvo quanto previsto dal comma quarto dell’art. 21 bis.

9.2 I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

9.3 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

9.4 I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori che, dopo la nomina, vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate ai commi precedenti, devono tempestivamente informarne l’organo di appartenenza per i provvedimenti di competenza.

9.5 La carica di componente del Consiglio Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori.
La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio Generale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.


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