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statuto

Titolo II - Organizzazione
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Capo I – Organi

Art. 8 - Requisiti di professionalità e onorabilità

8.1 I componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono essere persone dotate di esperienza nei settori di intervento della Fondazione stessa oppure di competenze tecniche o professionali coerenti con l’attività della medesima.

8.2. I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

8.3 Non possono far parte degli organi della Fondazione coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo;

8.4 Nessuna carica, nell’ambito della Fondazione, può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta, una delle pene previste al precedente comma terzo, lettera c), punto 3), salvo il caso di estinzione del reato.

8.5 I componenti gli organi della Fondazione devono portare tempestivamente a conoscenza dell’organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

8.6 L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, deve assumere tempestivamente le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e dell’immagine della Fondazione.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la documentazione necessaria sulla base della quale l’organo competente procede alla verifica della insussistenza delle situazioni di cui ai precedenti commi 8.3 e 8.4.

8.8 I requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al presente articolo debbono essere valutati come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.


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