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statuto

Titolo I - Principi generali
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Art. 6 – Destinazione del reddito

6.1 La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) alle spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all’attività svolta dalla Fondazione;
b) agli oneri fiscali;
c) alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dalla Autorità di Vigilanza;
d)almeno il cinquanta per cento del reddito residuo ai settori rilevanti individuati ai sensi del precedente articolo 3, primo comma;
e) ad uno o più degli altri settori d’intervento previsti nel documento di programmazione triennale, con preferenza per quelli di maggiore rilevanza sociale e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al singolo settore rilevante;
f) al reinvestimento del reddito o ad accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dal Consiglio Generale, a norma del precedente articolo 5, comma 2, lett. b), o previsti dall’Autorità di vigilanza;
g) alle iniziative di cui alla lettera e) bis dell’art. 8 del D. Lgs. 153/1999;
h) alle erogazioni previste da specifiche norme di legge.

6.2 La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma primo, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni.

6.3 La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi, al Direttore ed ai dipendenti.


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