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statuto

Titolo I - Principi generali
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Art. 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è totalmente ed esclusivamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione stessa quale ente senza fini di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal patrimonio netto dell’Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Il patrimonio si incrementa per effetto di:
a) accantonamenti alla riserva obbligatoria;
b) accantonamenti a riserve facoltative la cui costituzione sia prevista dall’Autorità di Vigilanza o sia deliberata dal Consiglio Generale al fine di meglio soddisfare le esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione; in quest’ultimo caso la deliberazione dovrà essere sottoposta alla valutazione dell’Autorità di Vigilanza;
c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal testatore o dal donante ad accrescimento del patrimonio.
Il patrimonio può, inoltre, essere incrementato o ridotto per effetto delle plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria così come definita dall’art. 1 comma 1 lett. f del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 con i limiti previsti dall’articolo 9, comma quarto dello stesso decreto.

5.3 Nell’amministrare il patrimonio la Fondazione si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservare il valore del patrimonio stesso ed ottenerne una adeguata redditività.

5.4 Fermo il rispetto del criterio di adeguata redditività, collegata ad un prudenziale profilo di rischio, la Fondazione investe una quota del patrimonio in impieghi collegati allo sviluppo del territorio. A tale scopo può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.

5.5 Il Consiglio Generale, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, stabilisce se le attività liquide della Fondazione devono essere gestite direttamente dalla Fondazione stessa ovvero affidate, in tutto o in parte, ad uno o più gestori esterni.

5.6 La gestione effettuata direttamente dalla Fondazione deve essere svolta tramite strutture interne distinte e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

5.7 Il Consiglio Generale, in relazione alle esigenze gestionali correnti, determina l’entità delle attività liquide che il Consiglio di Amministrazione può gestire direttamente senza il ricorso ad apposite strutture interne di cui al comma precedente.

5.8 L’affidamento della gestione all’esterno deve essere effettuata unicamente nei confronti di uno o più intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e secondo criteri rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione. La gestione non potrà essere affidata a intermediari nei quali i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione ricoprano la carica di amministratore o abbiano partecipazioni rilevanti al momento dell’affidamento dell’incarico di gestione; per tutta la durata della gestione non potranno, inoltre, essere designati quali componenti degli organi della Fondazione, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del o dei gestori.

5.9 Il patrimonio può essere investito in beni immobili diversi da quelli strumentali entro i limiti stabiliti dalla legge.


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