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statuto

Titolo I - Principi generali
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Art. 4 - Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

4.1 La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione degli interventi, preferibilmente su base pluriennale, e di operatività per progetti. Gli interventi ed i progetti potranno essere realizzati direttamente o in collaborazione con terzi oppure attraverso contributi a favore di progetti e iniziative proposte e realizzate da terzi.

4.2 L’organizzazione interna della Fondazione e l’attività diretta al perseguimento degli scopi istituzionali sono disciplinate, in via generale ed in conformità al disposto dell’articolo 3, comma quarto del decreto legislativo n. 153 del 1999, mediante appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dal Consiglio Generale.

4.3 La Fondazione non può svolgere la propria attività nei settori d’intervento mediante gestione diretta in forma d’impresa. Per motivate ragioni e previa apposita delibera del Consiglio Generale, la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in società o enti strumentali operanti in via esclusiva per la realizzazione degli scopi statutari.

4.4 La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie nè possedere, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in società o enti diversi da quelli che abbiano per oggetto l’esercizio delle imprese strumentali di cui al comma precedente.

4.5 La Fondazione non può concedere finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, e delle imprese sociali di cui alla Legge 13 giugno 2005 n. 118. La Fondazione non può inoltre intervenire, in qualsiasi forma, a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di patronato.

4.6 Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per le proprie esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia, rispettando il principio di economicità della gestione ed osservando criteri prudenziali di rischio. La Fondazione può compiere ogni operazione di qualsiasi natura, nessuna esclusa, consentita dalle leggi e dallo Statuto, connessa o strumentale al conseguimento degli scopi istituzionali. In particolare essa può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione.

4.7 Le autonome determinazioni degli interventi da parte della Fondazione sono insindacabili. L’assegnazione di contributi non costituisce obbligazione passiva verso il destinatario. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti.

4.8 La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni, associazioni, fondazioni ed organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali.

4.9 La Fondazione può aderire ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni di origine bancaria di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali ed internazionali associativi di fondazioni.

4.10 La Fondazione può, inoltre, costituire Fondazioni, Associazioni e altre Istituzioni di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, o parteciparvi, purchè aventi finalità coerenti e comunque non in contrasto con le proprie.


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