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statuto

Titolo I - Principi generali
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Art. 1 - Denominazione, natura e sede

1.1 La "Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia" - di seguito chiamata Fondazione - è una persona giuridica privata, a composizione associativa, senza fini di lucro.
Essa è disciplinata dalle leggi speciali tempo per tempo vigenti in materia di Fondazioni di origine bancaria, nonché dal presente statuto e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del Codice Civile.

1.2 La Fondazione è la continuazione ideale, dopo il conferimento di cui al successivo comma, della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ha avuto origine dalla fusione, sancita con Regio decreto legge 9 gennaio 1936 n. 201, della Cassa di Risparmio di Pistoia con la Cassa di Risparmio e Depositi di Pescia, entrambe a loro volta costituite sotto forma di società anonima per iniziativa di privati cittadini, approvata dal Governo Granducale rispettivamente con provvedimenti del 26 aprile 1831 e del 21 febbraio 1840.

1.3 Dalla suddetta Cassa di Risparmio è stata scorporata, in data 1 giugno 1992, l’azienda bancaria e l’attività creditizia in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 435506 del 13 aprile 1992.

1.4 La sede legale della Fondazione è stabilita in Pistoia, Via De’Rossi, 26.

1.5 E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una o più sedi amministrative.


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