| Art.
15 Disposizioni finali
15.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre
2006 e si applica alle richieste prese in esame successivamente
a tale data.
15.2 Con l’entrata in vigore del presente regolamento
è abrogato quello emanato in data 26 giugno 2001.
Tuttavia, ai contributi deliberati prima dell’entrata
in vigore del presente regolamento ma non ancora erogati,
continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento previgente. |