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Regolamento per gli interventi istituzionali

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Art. 11 – Commissioni tecnico-scientifiche e utilizzo di esperti

11.1 Ove si renda necessario od opportuno, il Consiglio di amministrazione può designare esperti esterni, con funzione consultiva, per la valutazione dei progetti e delle iniziative proposte. Il Consiglio di amministrazione, può nominare altresì Commissioni tecniche e scientifiche formate da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nelle aree di intervento della Fondazione. Le Commissioni tecniche e scientifiche svolgono un ruolo di consulenza nell’ambito e nei limiti definiti dalla delibera di istituzione.


N.B. Gli articoli richiamati fra parentesi, senza alcuna ulteriore indicazione, si riferiscono al vigente Statuto della Fondazione.

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