| Art.
11 Commissioni tecnico-scientifiche e utilizzo di esperti
11.1 Ove si renda necessario od opportuno, il Consiglio
di amministrazione può designare esperti esterni, con
funzione consultiva, per la valutazione dei progetti e delle
iniziative proposte. Il Consiglio di amministrazione, può
nominare altresì Commissioni tecniche e scientifiche
formate da esperti, scelti tra personalità di particolare
competenza e riconosciuto valore nelle aree di intervento
della Fondazione. Le Commissioni tecniche e scientifiche svolgono
un ruolo di consulenza nell’ambito e nei limiti definiti
dalla delibera di istituzione.
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