| Art.
10 - Modalità di erogazione
10.1 Le determinazioni, positive o negative, sulle richieste
di contributo sono di norma comunicate agli interessati entro
15 giorni dalla loro deliberazione.
10.2 Il Segretario generale sovrintende alle procedure di
erogazione e assicura che le deliberazioni assunte siano attuate
con puntualità e completezza.
10.3 Con la comunicazione del contributo, è trasmesso
al beneficiario un modulo di accettazione contenente le formalità
da espletare ed i documenti da produrre per ottenere l’effettiva
erogazione del contributo medesimo.
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante
del soggetto beneficiario e rinviato alla Fondazione entro
il termine in esso indicato.
10.4 L’erogazione del contributo deliberato è
effettuata ad avvenuta realizzazione del progetto, dietro
presentazione della relativa documentazione di spesa fiscalmente
in regola, nonché di un resoconto o relazione sullo
svolgimento del progetto e sui risultati ottenuti.
Nel caso di progetti complessi o per comprovate necessità,
l’erogazione può avvenire sulla base di stati
di avanzamento.
Il Consiglio di amministrazione può disporre, in particolari
circostanze, l’erogazione anticipata, in misura parziale
o totale, del contributo concesso.
10.5 I progetti e le iniziative finanziate devono essere
realizzate entro un anno dalla comunicazione di concessione
del contributo, salvo diverso termine indicato nella medesima,
e ad eccezione dei progetti sottoposti a “convenzione
per gli interventi finanziari diretti all’organizzazione,
alla partecipazione ed alla realizzazione di iniziative e
attività culturali” di cui al DPR 22.12.86 n.
917 art. 15 lett. h)” .
Su preventiva e motivata richiesta del soggetto beneficiario,
la Fondazione può concedere una o più proroghe
del termine come sopra assegnato.
10.6 Il contributo concesso deve intendersi proporzionale
alla spesa complessiva richiesta ed effettivamente sostenuta
per il progetto finanziato.
In caso di attuazione parziale del progetto inizialmente presentato,
con sostenimento di una minore spesa, il contributo sarà
proporzionalmente ridotto.
Tale condizione deve essere esplicitamente comunicata al beneficiario
nella lettera di concessione del contributo e dallo stesso
accettata.
La presente norma si applica anche ai contributi concessi
in misura inferiore a quella richiesta dai proponenti nella
domanda, una volta che il contributo stesso sia stato accettato
dai beneficiari con espressa dichiarazione che il progetto
relativo sarà integralmente realizzato.
10.7 I contributi deliberati non possono essere erogati nei
casi in cui:
a) l’iniziativa ammessa al contributo non sia stata
realizzata nei termini indicati nella delibera di concessione,
salvo proroghe debitamente autorizzate;
b) non venga presentata la documentazione richiesta;
c) sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso
al finanziamento senza il preventivo assenso della Fondazione;
Il contributo concesso per la realizzazione di una determinata
iniziativa non può essere destinato ad altra e diversa
iniziativa, per la quale il soggetto beneficiario del contributo
potrà presentare nuova ed autonoma richiesta, che sarà
valutata a norma del presente regolamento. |