home | cerca | e-mail | mappa del sito | documenti scaricabili

Regolamento per gli interventi istituzionali

precedente | successivo

Art. 10 - Modalità di erogazione

10.1 Le determinazioni, positive o negative, sulle richieste di contributo sono di norma comunicate agli interessati entro 15 giorni dalla loro deliberazione.

10.2 Il Segretario generale sovrintende alle procedure di erogazione e assicura che le deliberazioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

10.3 Con la comunicazione del contributo, è trasmesso al beneficiario un modulo di accettazione contenente le formalità da espletare ed i documenti da produrre per ottenere l’effettiva erogazione del contributo medesimo.
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e rinviato alla Fondazione entro il termine in esso indicato.

10.4 L’erogazione del contributo deliberato è effettuata ad avvenuta realizzazione del progetto, dietro presentazione della relativa documentazione di spesa fiscalmente in regola, nonché di un resoconto o relazione sullo svolgimento del progetto e sui risultati ottenuti.
Nel caso di progetti complessi o per comprovate necessità, l’erogazione può avvenire sulla base di stati di avanzamento.
Il Consiglio di amministrazione può disporre, in particolari circostanze, l’erogazione anticipata, in misura parziale o totale, del contributo concesso.

10.5 I progetti e le iniziative finanziate devono essere realizzate entro un anno dalla comunicazione di concessione del contributo, salvo diverso termine indicato nella medesima, e ad eccezione dei progetti sottoposti a “convenzione per gli interventi finanziari diretti all’organizzazione, alla partecipazione ed alla realizzazione di iniziative e attività culturali” di cui al DPR 22.12.86 n. 917 art. 15 lett. h)” .
Su preventiva e motivata richiesta del soggetto beneficiario, la Fondazione può concedere una o più proroghe del termine come sopra assegnato.

10.6 Il contributo concesso deve intendersi proporzionale alla spesa complessiva richiesta ed effettivamente sostenuta per il progetto finanziato.
In caso di attuazione parziale del progetto inizialmente presentato, con sostenimento di una minore spesa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
Tale condizione deve essere esplicitamente comunicata al beneficiario nella lettera di concessione del contributo e dallo stesso accettata.
La presente norma si applica anche ai contributi concessi in misura inferiore a quella richiesta dai proponenti nella domanda, una volta che il contributo stesso sia stato accettato dai beneficiari con espressa dichiarazione che il progetto relativo sarà integralmente realizzato.

10.7 I contributi deliberati non possono essere erogati nei casi in cui:
a) l’iniziativa ammessa al contributo non sia stata realizzata nei termini indicati nella delibera di concessione, salvo proroghe debitamente autorizzate;
b) non venga presentata la documentazione richiesta;
c) sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso al finanziamento senza il preventivo assenso della Fondazione;
Il contributo concesso per la realizzazione di una determinata iniziativa non può essere destinato ad altra e diversa iniziativa, per la quale il soggetto beneficiario del contributo potrà presentare nuova ed autonoma richiesta, che sarà valutata a norma del presente regolamento.


N.B. Gli articoli richiamati fra parentesi, senza alcuna ulteriore indicazione, si riferiscono al vigente Statuto della Fondazione.

home | cerca | e-mail | mappa del sito | documenti scaricabili