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Regolamento per gli interventi istituzionali

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Art. 8 – Erogazioni tramite bandi pubblici

8.1 Il finanziamento di progetti di terzi, di cui al precedente art. 5, viene attuato normalmente mediante uno o più bandi pubblici predisposti dal Consiglio di amministrazione.

8.2 I soggetti che intendono ottenere finanziamenti sulla base di un bando pubblicato dalla Fondazione ai sensi del precedente comma, debbono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo. Non sono accettate le richieste che non rispettino le prescrizioni ivi contenute.

8.3 Le richieste di contributo presentate nell’ambito dei bandi pubblici vengono esaminate dal Consiglio di amministrazione entro un massimo di quattro mesi dal termine di presentazione ivi stabilito.

8.4 I bandi sono resi pubblici con le modalità indicate nel successivo art. 14.


N.B. Gli articoli richiamati fra parentesi, senza alcuna ulteriore indicazione, si riferiscono al vigente Statuto della Fondazione.

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