| Art.
8 Erogazioni tramite bandi pubblici
8.1 Il finanziamento di progetti di terzi, di cui al precedente
art. 5, viene attuato normalmente mediante uno o più
bandi pubblici predisposti dal Consiglio di amministrazione.
8.2 I soggetti che intendono ottenere finanziamenti sulla
base di un bando pubblicato dalla Fondazione ai sensi del
precedente comma, debbono farne richiesta nelle forme e nei
termini previsti dal bando medesimo. Non sono accettate le
richieste che non rispettino le prescrizioni ivi contenute.
8.3 Le richieste di contributo presentate nell’ambito
dei bandi pubblici vengono esaminate dal Consiglio di amministrazione
entro un massimo di quattro mesi dal termine di presentazione
ivi stabilito.
8.4 I bandi sono resi pubblici con le modalità indicate
nel successivo art. 14.
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