| Art.
7 Criteri per la valutazione delle domande di contributo
7.1 La Fondazione prende in esame solo le richieste dalle
quali sia possibile individuare il contenuto dell’intervento,
i soggetti coinvolti, i beneficiari, gli obbiettivi che si
intendono raggiungere, nonché le risorse finanziarie
e i tempi occorrenti per la realizzazione del progetto o dell’iniziativa
cui si riferiscono.
In particolare le domande di contributo dovranno contenere
le seguenti indicazioni:
a) identità e natura del soggetto richiedente e delle
persone che in concreto si occuperanno dell’iniziativa;
b) tipo di intervento e obiettivi perseguiti;
c) costo complessivo del progetto con la dettagliata indicazione
delle singole categorie di spesa e del relativo importo;
d) piano finanziario per la copertura integrale del costo
per la realizzazione del progetto, con la indicazione degli
altri soggetti finanziatori, allegando o obbligandosi a produrre
la dichiarazione di impegno dei soggetti medesimi;
e) benefici derivanti dall’iniziativa;
f) soluzioni progettuali adottate e impegno a trasmettere
le autorizzazioni richieste dalle norme vigenti;
g) impegno a presentare le attestazioni di disponibilità
degli enti e soggetti esterni disposti a collaborare al progetto
o all’iniziativa.
7.2 In linea generale la Fondazione:
a) salvo motivate eccezioni prende in considerazione solo
progetti nuovi, non ancora avviati, e di adeguata consistenza
e rilevanza;
b) non accoglie, salvo motivate eccezioni, la ripetizione
di interventi su progetti già finanziati in precedenza,
salvo si tratti di progetti pluriennali che prevedano, fino
dall’inizio, finanziamenti ripartiti nel tempo;
c) non consente la presentazione di più di tre domande
di contributo per ciascun anno da parte dello stesso soggetto,
ritenendo di norma finanziabile un solo progetto per ciascun
proponente;
d) esclude il finanziamento di progetti sostenuti da altre
Fondazioni di origine bancaria, salvo preventivi accordi di
collaborazione;
e) valuta i progetti per la loro valenza intrinseca, indipendentemente
dalla natura del soggetto proponente.
7.3 Ogni singola iniziativa è valutata in rapporto
alla rispondenza del progetto ai programmi della Fondazione,
nonché ai regolamenti interni e alle norme fissate
dai bandi pubblici.
In particolare nella valutazione delle domande di contributo
si tiene conto dell’esistenza o meno dei seguenti aspetti:
a) originalità e qualità del progetto e sua
idoneità a conseguire efficacemente gli obbiettivi
dichiarati;
b) congruità del rapporto tra mezzi disponibili ed
obiettivi perseguiti;
c) affidabilità del soggetto richiedente nonchè
esperienza dallo stesso maturata nel settore di attività
interessato e nella realizzazione di altri progetti;
d) esistenza di altri soggetti finanziatori ed entità
del loro apporto;
e) completezza della documentazione fornita.
7.4 La Fondazione, in relazione ai progetti e alle richieste
di contributo presentate da terzi, può, in via eccezionale
e con adeguata motivazione, trasferire alcuni di essi fra
i progetti e le iniziative proprie, sostenendone l’onere
finanziario ed organizzativo anche in collaborazione con il
soggetto proponente.
7.5 La Fondazione può assegnare contributi di modesto
importo unitario per un’entità complessiva non
superiore a quella stabilita nel documento di programmazione
annuale.
I soggetti beneficiari di contributi di importo non superiore
a quello determinato annualmente dal Consiglio Generale nel
documento di programmazione possono essere dispensati, in
tutto o in parte, dalla presentazione della documentazione
iniziale e finale e dal rendiconto previsti in via ordinaria.
Essi dovranno in ogni caso rilasciare ricevuta della somma
percepita e dichiarare sotto la propria responsabilità
l’avvenuta attuazione dell’iniziativa cui il contributo
si riferisce, fornendone, per quanto possibile, la prova.
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