| Art.
6 Criteri generali delle erogazioni a soggetti terzi
6.1 Gli interventi della Fondazione a favore di enti pubblici
o loro articolazioni non possono costituire forme di supplenza
o di sostituzione dei medesimi nella attuazione delle loro
competenze.
6.2 Salvo motivate eccezioni, gli interventi della Fondazione
non possono essere destinati a coprire le spese per la gestione
ordinaria dei soggetti finanziati.
Sono esclusi da tale limitazione gli enti, fondazioni, associazioni
e società, che la Fondazione ha contribuito a costituire,
o in cui possiede quote di partecipazione, o concorre, con
membri da essa designati, alla composizione degli organi statutari
o di gestione.
6.3 I progetti di terzi ammissibili al contributo finanziario
nei singoli settori possono riguardare le tipologie seguenti:
a) conservazione e restauro del patrimonio culturale;
b) acquisto di opere d’arte e di beni culturali;
c) acquisto, realizzazione e recupero di strutture immobiliari;
d) acquisto di beni, attrezzature e dotazioni;
e) pubblicazioni, biblioteche ed archivi;
f) progetti di ricerca;
g) manifestazioni (mostre, convegni, ecc.), purché
di riconosciuto valore culturale o scientifico o di interesse
per il territorio;
h) attività di sostegno sociale;
i) borse di studio e corsi di formazione;
j) contributi ad enti e società partecipate;
k) acquisto mezzi di trasporto;
l) altre.
6.4 I soggetti terzi beneficiari dei contributi devono possedere
la capacità di realizzare e gestire l’iniziativa
o il progetto per il quale è richiesto l’intervento
della Fondazione. A tale scopo dovranno rilasciare dichiarazione
impegnativa.
6.5 L’eventuale ripetizione di interventi nei confronti
di uno stesso destinatario,non può in nessun caso costituire
in capo al medesimo diritti di sorta alla concessione di ulteriori
contributi negli esercizi successivi.
6.6 Con la concessione di contributi la Fondazione non può
assumersi, neanche temporaneamente,l’onere del funzionamento
del soggetto sovvenzionato, salve le eccezioni previste al
comma 6.2.
6.7 La comunicazione della delibera di assegnazione del contributo
non costituisce per la Fondazione fonte di obbligazione passiva
verso il destinatario (art. 4.7).
Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata,
può revocare gli interventi disposti (art. 4.7).
6.8 Le decisioni del Consiglio di amministrazione in ordine
agli interventi nei vari settori e nella valutazione e selezione
dei progetti sono insindacabili. (art. 4.7)
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