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Regolamento per gli interventi istituzionali

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Art. 6 – Criteri generali delle erogazioni a soggetti terzi

6.1 Gli interventi della Fondazione a favore di enti pubblici o loro articolazioni non possono costituire forme di supplenza o di sostituzione dei medesimi nella attuazione delle loro competenze.

6.2 Salvo motivate eccezioni, gli interventi della Fondazione non possono essere destinati a coprire le spese per la gestione ordinaria dei soggetti finanziati.
Sono esclusi da tale limitazione gli enti, fondazioni, associazioni e società, che la Fondazione ha contribuito a costituire, o in cui possiede quote di partecipazione, o concorre, con membri da essa designati, alla composizione degli organi statutari o di gestione.

6.3 I progetti di terzi ammissibili al contributo finanziario nei singoli settori possono riguardare le tipologie seguenti:
a) conservazione e restauro del patrimonio culturale;
b) acquisto di opere d’arte e di beni culturali;
c) acquisto, realizzazione e recupero di strutture immobiliari;
d) acquisto di beni, attrezzature e dotazioni;
e) pubblicazioni, biblioteche ed archivi;
f) progetti di ricerca;
g) manifestazioni (mostre, convegni, ecc.), purché di riconosciuto valore culturale o scientifico o di interesse per il territorio;
h) attività di sostegno sociale;
i) borse di studio e corsi di formazione;
j) contributi ad enti e società partecipate;
k) acquisto mezzi di trasporto;
l) altre.

6.4 I soggetti terzi beneficiari dei contributi devono possedere la capacità di realizzare e gestire l’iniziativa o il progetto per il quale è richiesto l’intervento della Fondazione. A tale scopo dovranno rilasciare dichiarazione impegnativa.

6.5 L’eventuale ripetizione di interventi nei confronti di uno stesso destinatario,non può in nessun caso costituire in capo al medesimo diritti di sorta alla concessione di ulteriori contributi negli esercizi successivi.

6.6 Con la concessione di contributi la Fondazione non può assumersi, neanche temporaneamente,l’onere del funzionamento del soggetto sovvenzionato, salve le eccezioni previste al comma 6.2.

6.7 La comunicazione della delibera di assegnazione del contributo non costituisce per la Fondazione fonte di obbligazione passiva verso il destinatario (art. 4.7).
Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti (art. 4.7).

6.8 Le decisioni del Consiglio di amministrazione in ordine agli interventi nei vari settori e nella valutazione e selezione dei progetti sono insindacabili. (art. 4.7)


N.B. Gli articoli richiamati fra parentesi, senza alcuna ulteriore indicazione, si riferiscono al vigente Statuto della Fondazione.

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