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Regolamento per gli interventi istituzionali

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Art. 5 – Erogazioni a favore di soggetti terzi

5.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli enti pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo e la cui attività siano riconducibili ad uno dei settori di intervento della Fondazione, previsti nel documento di programmazione annuale, nonché le imprese strumentali di cui al precedente art. 3.2 lett. c), gli enti e gli organismi partecipati di cui all’art. 3.3 lett.c.) e le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e successive integrazioni e modificazioni.
L’assenza di finalità lucrative deve risultare dall’esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, o riserve o capitale, durante la vita del soggetto; nonché mediante la previsione dell’obbligo che, in caso di scioglimento, il patrimonio netto sia devoluto ad altro soggetto senza fini di lucro o a scopi di pubblica utilità.
Gli enti privati debbono attestare la loro costituzione e le loro finalità mediante atti e documenti appropriati alla verifica; è in facoltà della Fondazione accogliere, sulla base di adeguata motivazione, le domande provenienti da Enti o Comitati costituiti senza formalità, qualora i fini perseguiti e l’attività svolta siano ritenuti meritevoli e rilevanti.

5.2 Non sono ammesse erogazioni a favore di:
a) singole persone fisiche, salvo premi di merito, borse di studio o di perfezionamento o di ricerca, assegnati in base a criteri oggettivi o a seguito di selezione comparativa;
b) imprese e società commerciali, od enti ed associazioni con fini di lucro;
c) organizzazioni sindacali e di patronato, partiti e movimenti politici;
d) associazioni sportive di natura professionale o dilettantistica;
e) enti e organizzazioni che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.(art. 4.5)

5.3 Possono essere in ogni caso destinatari di contributi per progetti e iniziative rientranti nei settori statutari previsti nei documenti di programmazione annuale e triennale, gli enti locali territoriali, la regione Toscana, le strutture sanitarie pubbliche, le istituzioni scolastiche ed universitarie pubbliche, le altre amministrazioni pubbliche, gli enti e le istituzioni religiose di qualsiasi confessione.

5.4 Nell’acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti, la Fondazione opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.


N.B. Gli articoli richiamati fra parentesi, senza alcuna ulteriore indicazione, si riferiscono al vigente Statuto della Fondazione.

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