| Art.
5 Erogazioni a favore di soggetti terzi
5.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione
gli enti pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi natura
di ente non commerciale, il cui scopo e la cui attività
siano riconducibili ad uno dei settori di intervento della
Fondazione, previsti nel documento di programmazione annuale,
nonché le imprese strumentali di cui al precedente
art. 3.2 lett. c), gli enti e gli organismi partecipati di
cui all’art. 3.3 lett.c.) e le cooperative sociali di
cui alla Legge n. 381/91 e successive integrazioni e modificazioni.
L’assenza di finalità lucrative deve risultare
dall’esplicito divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, o riserve o capitale,
durante la vita del soggetto; nonché mediante la previsione
dell’obbligo che, in caso di scioglimento, il patrimonio
netto sia devoluto ad altro soggetto senza fini di lucro o
a scopi di pubblica utilità.
Gli enti privati debbono attestare la loro costituzione e
le loro finalità mediante atti e documenti appropriati
alla verifica; è in facoltà della Fondazione
accogliere, sulla base di adeguata motivazione, le domande
provenienti da Enti o Comitati costituiti senza formalità,
qualora i fini perseguiti e l’attività svolta
siano ritenuti meritevoli e rilevanti.
5.2 Non sono ammesse erogazioni a favore di:
a) singole persone fisiche, salvo premi di merito, borse di
studio o di perfezionamento o di ricerca, assegnati in base
a criteri oggettivi o a seguito di selezione comparativa;
b) imprese e società commerciali, od enti ed associazioni
con fini di lucro;
c) organizzazioni sindacali e di patronato, partiti e movimenti
politici;
d) associazioni sportive di natura professionale o dilettantistica;
e) enti e organizzazioni che perseguono finalità incompatibili
con quelle della Fondazione.(art. 4.5)
5.3 Possono essere in ogni caso destinatari di contributi
per progetti e iniziative rientranti nei settori statutari
previsti nei documenti di programmazione annuale e triennale,
gli enti locali territoriali, la regione Toscana, le strutture
sanitarie pubbliche, le istituzioni scolastiche ed universitarie
pubbliche, le altre amministrazioni pubbliche, gli enti e
le istituzioni religiose di qualsiasi confessione.
5.4 Nell’acquisizione e nel trattamento dei dati relativi
ai richiedenti, la Fondazione opera nel rispetto della legislazione
in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
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