| Art.
4 Documenti di programmazione
4.1 L’attività istituzionale è svolta
prevalentemente secondo le linee indicate nei documenti di
programmazione triennale ed annuale approvati dal Consiglio
Generale. Sono esclusi interventi nei settori di attività
non previsti dal documento di programmazione annuale, salvo
particolari esigenze e previa autorizzazione del Consiglio
Generale.
4.2 Il documento programmatico e previsionale annuale indica:
a) l’importo massimo complessivo delle risorse che è
possibile destinare, nell’esercizio, a coprire le spese
per la gestione ordinaria dei soggetti finanziati di cui all’art.
6.2 primo periodo;
b) l’importo massimo complessivo delle risorse destinabili,
nell’esercizio, a interventi di modesto importo di cui
all’art. 7.5.
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