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Regolamento per gli interventi istituzionali

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Art. 4 – Documenti di programmazione

4.1 L’attività istituzionale è svolta prevalentemente secondo le linee indicate nei documenti di programmazione triennale ed annuale approvati dal Consiglio Generale. Sono esclusi interventi nei settori di attività non previsti dal documento di programmazione annuale, salvo particolari esigenze e previa autorizzazione del Consiglio Generale.

4.2 Il documento programmatico e previsionale annuale indica:
a) l’importo massimo complessivo delle risorse che è possibile destinare, nell’esercizio, a coprire le spese per la gestione ordinaria dei soggetti finanziati di cui all’art. 6.2 primo periodo;
b) l’importo massimo complessivo delle risorse destinabili, nell’esercizio, a interventi di modesto importo di cui all’art. 7.5.


N.B. Gli articoli richiamati fra parentesi, senza alcuna ulteriore indicazione, si riferiscono al vigente Statuto della Fondazione.

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