home | cerca | e-mail | mappa del sito | documenti scaricabili

Regolamento per gli interventi istituzionali

precedente | successivo

Art. 3 - Principi generali e modalità di intervento

3.1 La Fondazione persegue le finalità istituzionali secondo criteri di indipendenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza e pubblicità; e con scelte motivate volte alla migliore utilizzazione delle risorse ed alla efficacia degli interventi attuati.

3.2 La Fondazione svolge la sua attività istituzionale mediante:
a) la realizzazione di progetti e iniziative proprie;
b) l’erogazione di contributi finanziari per la realizzazione di progetti e iniziative di terzi, anche mediante apposite convenzioni;
c) l’esercizio di imprese strumentali, come definite dall’art. 1.1 lett. “h” del Decreto Lgs. 153/99 (4) e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito dei settori rilevanti, anche assumendo partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori medesimi;
d) ogni altra modalità ritenuta utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

3.3 Per realizzare progetti e iniziative proprie o di terzi la Fondazione potrà anche:
a) agire in collaborazione con altri soggetti;
b) aderire ad organismi consortili od associativi;
c) partecipare alla costituzione o aderire ad appositi enti, organismi e società aventi scopi compatibili con quelli statutari.

Note
4 art. 1.1 lett. h) Decreto Lgs. 153/99 “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione nei Settori rilevanti.


N.B. Gli articoli richiamati fra parentesi, senza alcuna ulteriore indicazione, si riferiscono al vigente Statuto della Fondazione.

home | cerca | e-mail | mappa del sito | documenti scaricabili