| Art.
3 - Principi generali e modalità di intervento
3.1 La Fondazione persegue le finalità istituzionali
secondo criteri di indipendenza, imparzialità, non
discriminazione, trasparenza e pubblicità; e con scelte
motivate volte alla migliore utilizzazione delle risorse ed
alla efficacia degli interventi attuati.
3.2 La Fondazione svolge la sua attività istituzionale
mediante:
a) la realizzazione di progetti e iniziative proprie;
b) l’erogazione di contributi finanziari per la realizzazione
di progetti e iniziative di terzi, anche mediante apposite
convenzioni;
c) l’esercizio di imprese strumentali, come definite
dall’art. 1.1 lett. “h” del Decreto Lgs.
153/99 (4) e successive modificazioni e integrazioni,
nell’ambito dei settori rilevanti, anche assumendo partecipazioni
di controllo in società operanti in via esclusiva nei
settori medesimi;
d) ogni altra modalità ritenuta utile e opportuna al
perseguimento delle proprie finalità.
3.3 Per realizzare progetti e iniziative proprie o di terzi
la Fondazione potrà anche:
a) agire in collaborazione con altri soggetti;
b) aderire ad organismi consortili od associativi;
c) partecipare alla costituzione o aderire ad appositi enti,
organismi e società aventi scopi compatibili con quelli
statutari.
Note
4 art. 1.1 lett. h) Decreto Lgs. 153/99 “Impresa
Strumentale”: impresa esercitata dalla fondazione o
da una società di cui la fondazione detiene il controllo
operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli
scopi statutari perseguiti dalla fondazione nei Settori rilevanti.
|