| Art.
2 - Settori di intervento
2.1 La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico. L’attuale
territorio della provincia di Pistoia costituisce l’ambito
di riferimento della propria attività (art. 2).
In via eccezionale la Fondazione può effettuare interventi
connessi ai propri scopi anche nei confronti di soggetti non
residenti nel territorio di riferimento (art. 2).
2.2 La Fondazione persegue i propri scopi destinando le risorse
esclusivamente ai settori previsti, fra quelli ammessi dalla
legge (2), nei documenti di programmazione triennale
ed annuale (art. 3.1.).
I settori rilevanti, nel massimo di cinque, sono scelti dal
Consiglio Generale e non possono essere modificati per almeno
un triennio (art. 3.2).
2.3 Quando sia opportuno o necessario per rendere più
efficaci gli interventi della Fondazione, il Consiglio Generale,
anche su proposta del Consiglio di amministrazione, può
limitare gli interventi della medesima, nell’ambito
della definizione periodica dei programmi di attività,
ad uno o ad alcuni dei settori ammessi.
2.4 Ai settori rilevanti dovrà essere destinato almeno
il 50% delle risorse disponibili determinate secondo il disposto
dell’art. 6 dello statuto, in applicazione dell’art.
8.1 lett. d) del Decreto Lgs. 153/99 (3) e del Regolamento
approvato con D.M. 18 maggio 2004 n. 150.
Note
2 D. Lgs 153/99 art.1.1 lett. c-bis) “Settori ammessi”:
1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile;
educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto
di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia
e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza
agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità
e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di
qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica,
medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva;
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie
e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica;
protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività
e beni culturali. (L’articolo 7 della legge n. 166/02
ha inserito tra i settori ammessi anche “la realizzazione
di lavori pubblici o di pubblica utilità”).
3 art. 8.1 lett. d) Decreto Lgs. 153/99: Almeno il 50%
del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo
di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza
ai sensi dell’art. 10, ai Settori rilevanti. |