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Regolamento per gli interventi istituzionali

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Art. 2 - Settori di intervento

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. L’attuale territorio della provincia di Pistoia costituisce l’ambito di riferimento della propria attività (art. 2).
In via eccezionale la Fondazione può effettuare interventi connessi ai propri scopi anche nei confronti di soggetti non residenti nel territorio di riferimento (art. 2).

2.2 La Fondazione persegue i propri scopi destinando le risorse esclusivamente ai settori previsti, fra quelli ammessi dalla legge (2), nei documenti di programmazione triennale ed annuale (art. 3.1.).
I settori rilevanti, nel massimo di cinque, sono scelti dal Consiglio Generale e non possono essere modificati per almeno un triennio (art. 3.2).

2.3 Quando sia opportuno o necessario per rendere più efficaci gli interventi della Fondazione, il Consiglio Generale, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, può limitare gli interventi della medesima, nell’ambito della definizione periodica dei programmi di attività, ad uno o ad alcuni dei settori ammessi.

2.4 Ai settori rilevanti dovrà essere destinato almeno il 50% delle risorse disponibili determinate secondo il disposto dell’art. 6 dello statuto, in applicazione dell’art. 8.1 lett. d) del Decreto Lgs. 153/99 (3) e del Regolamento approvato con D.M. 18 maggio 2004 n. 150.

Note
2 D. Lgs 153/99 art.1.1 lett. c-bis) “Settori ammessi”: 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. (L’articolo 7 della legge n. 166/02 ha inserito tra i settori ammessi anche “la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità”).

3 art. 8.1 lett. d) Decreto Lgs. 153/99: Almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 10, ai Settori rilevanti.


N.B. Gli articoli richiamati fra parentesi, senza alcuna ulteriore indicazione, si riferiscono al vigente Statuto della Fondazione.

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